Gli adempimenti per la gestione della Privacy aziendale richiedono spesso un controllo e un aggiornamento costante, soprattutto in contesti dove la natura dei dati trattati per lo svolgimento delle normali attività aziendali, ha un impatto significativo.
Oltre quindi ad una corretta gestione delle policy aziendali, definte in coerenza con la complessità e le caratteristiche dei vari contesti, è importante predisporsi di strumenti che massimizzano l’efficacia dei processi di gestione e soprattutto ne facilitino il controllo.
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Fuga da WhatsApp, critiche alle violazioni privacy del mondo Google, tecnologia pervasiva, profilazioni e Social.
Non lo avremmo mai pensato quando nel 2018 il GDPR imponeva ufficialmente di dare maggiore attenzione alla questione della privacy, per ovvi motivi sanzionatori, ma forse oggi sta diventando una nuova opportunità di mercato.
Sembra che il mercato stia allestendo un nuovo scenario o semplicemente stiamo assistendo al cambiando delle regole del gioco.
Se fino ad ora l’attenzione degli strumenti di indicizzazione e posizionamento verso le alternative Google &Co. poteva essere una strategia efficace per esigenze di nicchia, ora il vento sta cambiando e potrebbe diventare invece una strategia vincente per tutti, per posizionarsi in un mercato, per così dire, privacy care.
Ridurre la concorrenza sfruttando la sensibilità verso la protezione dei dati può diventare una combinazione davvero eccezionale per rivedere le strategie di comunicazione e marketing.
Fin’ora si è discusso molto del conflitto tra privacy e marketing. Ma forse ora la svolta vincente è utilizzare la privacy per fare marketing
Almeno in Europa, il GDPR sta quindi diventando il parametro di riferimento per molti motori di ricerca privacy friendly, alternativi a Google. Assisteremo dunque ad una migrazione sempre più ampia di utenti verso queste alternative così da ridimensionare il predominio di Google?
Sicuramente non assisteremo, almeno nel breve periodo, allo stravolgimento degli equilibri di mercato, visto che comunque molti di questi motori alternativi attingono ai risultati dei “grandi”, Certamente però cambierà qualcosa nei meccanismi di acquisizione, gestione e soprattutto “vendita” dei dati che comunque continueranno ad essere presenti nel web.
La questione della privacy on line è ovviamente una questione che impegnerà i grandi del web a rivedere le proprie politiche a fronte di un costante braccio di ferro con gli enti di controllo, ma anche e soprattutto per (ri)stabilire una fiducia ormai minata nei confronti degli utenti,
A causa del modo improvvisato con cui il sistema produttivo italiano si è avvicinato a questa modalità di lavoro, le aziende e le persone potrebbero non essere pronte ad avvalersene correttamente. Il “lavoro agile”, infatti, richiede un sapiente utilizzo dell’innovazione digitale, una gestione integrata ed un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali di cui la privacy è parte integrante, per via del ruolo di primo piano rivestito dalla tecnologia.
Le modalità flessibili di lavoro smart, in generale, consentono di migliorare la produttività delle imprese e di usufruire di diversi incentivi fiscali, oltre a permettere ai lavoratori una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia, producendo pertanto maggiori opportunità per le imprese e per loro stessi. Dall’altro lato, però, l’improvviso utilizzo dello smart working espone a maggiori rischi informatici i dispositivi aziendali, ma anche quelli personali, spesso usati in questa circostanza per necessità lavorative.
A partire dall’inizio del contagio del Coronavirus sono in constante crescita attacchi informatici come ad esempio l’invio di e-mail sospette, tutte riferite all’attuale situazione d’emergenza, in cui vengono richieste credenziali e dati personali (phishing) o che contengono allegati o link dannosi. Questo dato evidenzia quanto i criminali informatici, sfruttando le notizie globali e la situazione d’emergenza sanitaria, si approfittano delle persone che cercano informazioni sul contagio e che sono per questo più propense a cliccare su link potenzialmente dannosi o a scaricare allegati che si rivelano indesiderati.
In questa condizione, il datore di lavoro è tenuto a prestare adeguata attenzione a diversi aspetti inerenti l’uso delle nuove tecnologie. Deve continuare a mantenere, seppur a distanza, contatti con i propri dipendenti portando avanti il lavoro quotidiano, nel rispetto dei limiti fissati dallo Statuto dei Lavoratori. L’articolo 4 ha una particolare rilevanza quando si parla di lavoro agile, perché fissa un principio cardine: sono vietati l’installazione e l’uso di strumenti tecnologici e sistemi in grado di controllare a distanza lo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente, a meno che il ricorso a questi non sia stato prima siglato con un accordo sindacale o sia autorizzato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Lo Statuto, nato nel 1970, è stato interpretato in maniera evolutiva dalla giurisprudenza e dagli orientamenti del Garante della Privacy e ha finito per comprendere anche un controllo sugli strumenti digitali dei lavoratori: dai sistemi di rilevazione della posizione fino ai software che monitorano in maniera costante l’uso che viene fatto di internet. La riforma del 2015 (Jobs Act) ha poi aggiunto che, anche se lo strumento di controllo a distanza è lecitamente installato, il datore di lavoro deve preventivamente informare il lavoratore agile sulla possibilità di eseguire controlli sulla sua prestazione.
Non c’è, comunque, un divieto “assoluto” di controllo sul lavoratore da parte del datore; se quest’ultimo ha il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo degli illeciti, può svolgere controlli mirati, anche a distanza, a patto che siano proporzionati e non invasivi, e che riguardino beni aziendali (il PC fornito dal datore, la casella di posta aziendale, etc.) rispetto ai quali il dipendente non ha alcuna “aspettativa di segretezza”, dal momento che gli strumenti aziendali non possono essere usati per motivi personali.
Tuttavia, il datore di lavoro deve anche occuparsi della sicurezza dei dati e delle reti aziendali, a tutela dei propri dipendenti, clienti e fornitori (rispettando adeguati standard di sicurezza di data protection e cyber security). I dipendenti e i collaboratori, dovrebbero avere precise istruzioni, impartite dal titolare, per la salvaguardia dei dati personali che sono autorizzati a trattare nello svolgimento della propria mansione lavorativa. Non tutte le aziende, però, hanno direttive e procedure di sicurezza precise per lo smart working, soprattutto quando questo non è stato mai previsto prima d’ora.
L’errore più frequente nell’usufruire delle modalità di lavoro agile, utilizzando dispositivi personali e non forniti dall’azienda, è quello di trascurare le misure di sicurezza, non adottando sistemi antivirus e sottovalutando i rischi connessi alla navigazione in rete (accesso a siti pericolosi, download, etc.): uno scenario potenzialmente pericoloso se si accede, in questo modo, ai sistemi e ai server aziendali da remoto.
Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, le misure di sicurezza adeguate che il titolare del trattamento dovrebbe attuare per garantire la tutela dei dati personali, dovranno rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Perciò il datore di lavoro dovrà attuare tutte le procedure per l’attività lavorativa dello smart working, seppur non precedentemente previste, in modo da limitare il rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
Una risposta concreta a tali problemi, seppur non obbligatoria, è rappresentata dalla compilazione e dall’aggiornamento della Valutazione d’Impatto (la “DPIA” — art. 35 GDPR), ovvero un’analisi delle necessità, della proporzionalità, nonché dei relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli.
In questa forma di lavoro agile non si può non far riferimento alla cyber security, poiché innumerevoli informazioni vengono scambiate e condivise online. I dati particolari, le proprietà intellettuali e i documenti riservati potrebbero subire furti, perdite accidentali, accessi abusivi, diffusioni dolose o colpose ed essere quindi oggetto di “data breach”.
Oltre ad affidarsi a VPN (Virtual Private Network) sicure e a provider affidabili, anche in questo caso, la formazione dello smart worker costituirebbe un’efficace misura di sicurezza, poiché come prescritto dall’art. 32 del GDPR:
“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
Occorrerà considerare questa diffusione epidemica come un evento che ha interrotto l’abituale continuità lavorativa e, conseguentemente, ha minacciato i sistemi informativi. È auspicabile trarne un insegnamento per implementare sistemi efficaci al fine di rendere maggiormente operativa l’azienda già a partire dalla “Fase 2”, attivando una corretta progettazione e una maggiore cultura della sicurezza fra i dipendenti.
Questo è un primo e significativo aspetto di cui dobbiamo sempre tenere conto, nell’affrontare con il giusto approccio il tema dell’innovazione e della digitalizzazione, ormai elemento cardine della nostra società e della nostra economia.
E’ quanto è emerso anche in occasione del dibattito, promosso dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena attraverso l’azienda speciale Arezzo Sviluppo, svolto giovedì 7 novembre 2019 presso la sede della Banca d’Italia Sede di Arezzo e in collaborazione con Confindustria Toscana Sud, Punto Impresa Digitale e Clusit.
Nel dibattito si sono confrontati esperti e protagonisti del mondo imprenditoriale, del sistema associativo e delle istituzioni, impegnate su vari fronti a gestire il tema della sicurezza informatica o Cyber Defence.
Da una prima panoramica della situazione del sistema economico-produttivo locale sul fronte della digitalizzazione – spiega Giuseppe Salvini, Segretario Generale Camera di Commercio di Arezzo e Siena – emerge ancora un freno significativo da parte delle piccole e micro imprese ad investire in una vera trasformazione digitale dei processi produttivi e organizzativi.
Questo elemento ha riflessi negativi sulla produttività delle nostre imprese ma anche sulla capacità di coinvolgere risorse umane con competenze in grado di gestire questo necessario cambiamento.
Tuttavia la mancanza di un coinvolgimento completo nel sistema della digitalizzazione costituisce esso stesso un fattore di rischio.
Nell’analisi complessiva degli interventi è stato infatti evidenziato – Sabina Di Giuliomaria, Responsabile Divisione CERTBI e Garibaldi Conte, Comitato Scientifico Clusit – che se da un lato è opportuno, necessario e irrinunciabile, comprendere quanto sia ormai rilevante la tecnologia nella nostra realtà e soprattutto nel nostro futuro, dall’altro dobbiamo acquisire sempre più consapevolezza (awareness) per regolare e proteggere questo nuovo mondo.
L’impatto sullo sviluppo industriale, sulla produzione, sulla mobilità, sulla salute e quindi su tutta la nostra vita quotidiana di crimini informatici, di sabotaggi, di malware introdotti nei sistemi informativi e di tante altre minacce illustrate nel dettaglio dal rapporto CLUSIT 2019, sarà tanto maggiore quanto minore è l’attenzione del sistema economico e sociale al tema della protezione.
Fabrizio Bernini, Presidente Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e Presidente Zucchetti Centro Sistemi Spa – mette ben in evidenza la necessità da parte del sistema produttivo di essere coinvolta pienamente nel processo di digitalizzazione, ma sottolinea anche che l’atteggiamento verso l’innovazione deve essere configurato all’interno di un quadro di protezione efficace del sistema stesso. Se pensiamo soprattutto al ruolo dell’Intelligenza Artificiale possiamo misurare bene quanto sia rischioso incorrere in una ”interferenza indesiderata” ad es. su un auto a guida autonoma o su un dispositivo medico salvavita.
Conquistare il mercato con un prodotto o servizio innovativo non basta. Serve soprattutto sapersi difendere dal suo utilizzo improprio
Sul fronte normativo le Istituzioni più importanti a livello nazionale ed europeo, cercano di stabilire delle regole di salvaguardia che partano dalla tutela delle persone e in particolare dalla tutela dei dati personali.
Questo primo sistema di protezione cerca quindi di responsabilizzare il sistema economico verso la gestione dei dati delle persone, ma le persone sono parte dello stesso sistema economico. Stefano Susini, Amministratore di Esseti Servizi Telematici – evidenzia infatti come i rischi di Data Breach alle quali le imprese sono sempre più esposte, non solo costituisce un danno economico sotto il profilo del blocco produttivo, della perdita di informazioni necessarie per la gestione aziendale o della perdita dei clienti, ma anche una reale perdita monetaria dovuta alle sanzioni significative da versare in caso di riscontrata responsabilità nel non aver definito un adeguato sistema di protezione.
Ma proprio per questo è necessario mettere in campo tutto quanto necessario, con consapevolezza e con massima efficacia, per regolare e difendere questo contesto.
Come ormai, purtroppo, siamo stati costretti ad imparare dalla cronaca quotidiana e, qualche volta, a nostre spese, insieme alla rapida crescita della diffusione della tecnologia, la società digitale ha visto evolversi in maniera repentina una serie di attività dannose e criminose con tecniche sempre più raffinate, tanto da meritarsi un appellativo coniato su misura come Cybercrime.
La minaccia cyber appare in continua crescita e, dopo aver assistito alla nascita di attività criminali completamente nuove, quali le frodi finanziarie online ed i sequestri di dati, ci troviamo in presenza di un mercato virtuale che offre prodotti e servizi altamente specializzati per perpetrare veri e propri attacchi mirati. Siamo di fronte a quello che, nell’era del Cloud, viene definito come Crime-as-a-Service. Non mancano reti di servizi diversificati e personalizzati per attività criminali ed è piuttosto semplice accedere all’acquisto di pacchetti Malware, con relativi tutorial e apposite sessioni di consulenza.
Lo scenario che si profila per le aziende è dunque uno scenario di minaccia continua e spesso ci troviamo immersi in una vera e propria guerra che si combatte sulle autostrade telematiche, nella quale ci sentiamo impotenti e disarmati. Tutti noi siamo chiamati a misurare il cosiddetto Cyber Risk e adottare una serie di misure di sicurezza che portano indubbiamente ad aumentare il costo della nostra presenza sulla rete.
Restringendo lo sguardo a livello nazionale si può affermare, senza tema di smentita, che il panorama della sicurezza informatica in Italia è caratterizzato da un basso livello di preparazione, dalla mancanza di tempestività, e da lacune tecnologiche e di budget: sono questi i gap da colmare più evidenti delle aziende italiane in ambito Cybersecurity. Occorre quindi sviluppare nuove capacità e nuovi strumenti per migliorare la sicurezza del sistema Paese e questo rappresenta una sfida nazionale della massima importanza da cui passerà nei prossimi anni la crescita economica oltre che il benessere e la sicurezza dei cittadini. Sono molti gli studiosi che affermano con certezza che la correlazione tra prosperità economica di una nazione e la qualità delle sue infrastrutture cyber sarà sempre più stretta nei prossimi anni.
Appare dunque evidente che in questo scenario sarà sempre più presente e sentito il problema rappresentato dai cosiddetti “data breach”, letteralmente “violazioni di dati”. Sotto questo termine vengono raggruppati tutti quei “casi in cui – a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità – si dovesse verificare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali conservati, trasmessi o comunque trattati”, secondo la definizione che viene data dal garante della Privacy.
Possiamo facilmente estendere il concetto di data breach dai dati personali a tutti quei dati aziendali che spesso rappresentano un grande valore e che vorremmo difendere dagli attacchi e da tutti i rischi che incombono su di loro. È importante sottolineare che oltre al danno spesso ingente causato dalla sottrazione di dati o dall’accesso fraudolento a informazioni dalle banche dati di industrie, enti pubblici ed organizzazioni di ogni genere, si può aggiungere la beffa delle sanzioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
La principale novità introdotta dal regolamento europeo GDPR è il principio di “responsabilizzazione” (cd. accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5).
Diventa quindi essenziale rivedere, o addirittura ripensare i propri processi di trattamento dati e procedere ad una adeguata valutazione dei rischi connessi a tali trattamenti.
Fino a pochi anni fa abbiamo pensato al mondo digitale come un mondo in cui si trovano milioni di persone con dati che rappresentano i nostri comportamenti e che possono essere usati per supportarci nel nostro lavoro e nella nostra vita quotidiana ma possono anche essere usati contro di noi. Abbiamo acquisito consapevolezza, abbiamo imparato a difenderci e ci sentiamo tutelati da leggi quali il GDPR che proteggono i nostri diritti.
Oggi però lo scenario è cambiato e all’Internet of People si affiancano le nuove tecnologie, con droni, robot, dispositivi IOT, industria 4.0, blockchain e Intelligenza Artificiale, oramai utilizzate intensivamente in molte aziende, che impongono una maggior attenzione al tema della Cybersecurity che non poteva, ed adesso a maggior ragione, non può essere ignorato in un mondo sempre più interconnesso.
Per far fronte al crescente numero di attacchi cibernetici diretti contro le varie organizzazioni occorre un cambio di paradigma, che sposti il baricentro dal risk management alla prevenzione della minaccia, dalla risposta all’incidente alla protezione dei sistemi.
Per aiutare le aziende si pone come supporto alla conformità in ambito sicurezza informatica, il Cybersecurity Act, entrato in vigore dal 27 giugno 2019. Esso è un regolamento facente parte del Cybersecurity Package europeo adottato dal 13 settembre 2017, come un insieme di strumenti per prevenire ed affrontare gli attacchi informatici. Il documento tiene conto degli attuali standard internazionali di sicurezza informatica (es. ISO 27001, NIST 800-53, PCI-DSS, CSA Cloud Control Matrix) e si va ad affiancare alla Direttiva Nis ed al GDPR.
Tra i principali argomenti trattati nel Cybersecurity Act, hanno rilievo la riforma globale dell’ENISA (European Union Agency for Cyber security, il cui mandato è stato reso permanente) e la creazione di un quadro di certificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica. Sarà quindi possibile ottenere la certificazione dei propri prodotti e servizi e vedersi riconoscere un livello di affidabilità che corrisponderà alla loro capacità di resistere agli attacchi di sicurezza informatica.
Diventa quindi essenziale per le aziende approcciare in modo strutturato il tema della sicurezza informatica e possono essere sicuramente utili strumenti come il Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection che, ispirandosi al Framework creato dal NIST (National Institute of Standards and Technology), fornisce uno strumento operativo per organizzare i processi di cybersecurity adatto alle organizzazioni pubbliche e private, di qualunque dimensione.
Le statistiche ci dicono che i reati informatici sono in continuo aumento e che le aziende che hanno subito violazioni dei propri sistemi hanno subito danni diretti e indiretti: perdita di dati, costi di ripristino, fermi aziendali, perdita di clienti, perdita di opportunità di business e rallentamenti nella loro crescita.
Possiamo concludere dicendo che la speranza è che presto ogni organizzazione si doti di un proprio Sistema di Gestione delle Sicurezza delle Informazioni e che aumenti il proprio livello di conoscenza e di competenza per contrastare la diffusione del Cybercrime facendo recuperare velocemente quel gap che si è formato in Italia rispetto ai paesi tecnologicamente più evoluti.
Nuovo
Fonti: AdnKronos; Garante Privacy, Federprivacy
Un pericoloso calo di attenzione sui temi della privacy”: il Segretario generale del Garante Privacy, Giuseppe Busia, lancia l’allarme dal palco dell’ottava edizione del Privacy Day al Cnr di Pisa evidenziando che nonostante l’entrata in vigore, ormai un anno fa, del GDPR, la situazione che si sta creando in Italia “non è nella logica del nuovo Regolamento Ue, che non prevede un adempimento una tantum, ma richiede una manutenzione continua in un cammino che si fa di giorno in giorno, e quindi c’è qualcosa da recuperare sotto questo profilo”.
Allarme che suona più forte dopo la recente scadenza del 20 maggio u.s. del periodo di «prima applicazione» in relazione all’applicazione delle sanzioni per violazioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del nuovo Codice della privacy (come modificato dal d. lgs 101/2018).
“Il nuovo Regolamento Ue in materia di privacy – come dichiarato recentemente dal Garante Privacy Antonello Soro – ha valorizzato in maniera determinante la “funzione sociale” della protezione dei dati personali, attribuendo un ruolo chiave e una più marcata responsabilità ad aziende e pubbliche amministrazioni”
Dati alla mano il presidente di Federprivacy Nicola Bernardi ha evidenziato che “i professionisti che si informano regolarmente sulla materia risultano circa 18mila, numero di gran lunga inferiore rispetto alle oltre 48.500 comunicazioni di nomine di Data Protection Officer (DPO) ricevute dal Garante. E se il 62% degli addetti ai lavori non si tiene aggiornato rispetto a temi che sono in continua evoluzione come quelli della protezione dei dati, questo si traduce inevitabilmente in una scarsa preparazione da parte delle aziende che mette a rischio la tutela della privacy degli utenti
Nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dello Sviluppo Economico relative a “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione” le Camere di Commercio hanno attivato una specifica iniziativa approvata sempre dal MISE denominata Progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), diretta a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.
Si tratta di Bandi specifici rivolti alle PMI iscritte alle Camere di Commercio nel proprio ambito territoriale, con i quali è possibile richiedere un contributo per avviare attività di formazione e/o consulenze professionali necessarie per adeguare i processi organizzativi e produttivi aziendali, alle tematiche della digitalizzazione.
I Bandi rientrano nel quadro dei Contributi digitali I4.0 – Misura B – Anno 2018 attivati dalle sedi territoriali delle Camere di Commercio.
PMI aventi sede legale e/o unità locali nella propria circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, e in regola con il pagamento del diritto annuale
Le risorse complessivamente stanziate sono definite dalle singole Camere di Commercio.
Il valore massimo di contributo che può essere richiesto è comunque di € 7.000,00 e dovrà coprire il 70% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute oltre la premialità di cui all’art. 13 del disciplinare (definito dalle singole CCIAA), relativo al rating di legalità. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di € 3.000,00
Servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del Disciplinare erogati dai fornitori descritti nella “Scheda” e le spese per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 4, Elenco 1, della parte generale del Disciplinare
Le domande possono essere presentate dal 23/07/2018 al 30/11/2018 secondo quanto specificato dai singoli Bandi e dalle procedure indicate dalle Sedi territoriali a cui l’impresa deve fare riferimento.
Si tratta comunque di inviare la documentazione secondo procedure digitalizzate (posta certificata), con sottoscrizione digitale o autografa, accompagnata dal documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente
Sei interessato a presentare la tua domanda?
Possiamo assisterti anche nella redazione del Progetto e nella presentazione della domanda alla Camera di Commercio del tuo ambito territoriale.
Fonti: Agenda Digitale
Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale pone al Garante Privacy nuovi grandi poteri e altrettante responsabilità.
L’ottica è quella di mettere nei prossimi mesi l’Italia nelle condizioni di passare definitivamente dal vecchio al nuovo sistema privacy attraverso una “regia” unificata, facendo riferimento ad un unico contesto normativo, costituito da fonti regolatorie su più livelli.
Il pilastro portante della costruzione è costituito ovviamente dal GDPR. Il contesto nazionale però, pur ruotando tutto intorno al regolamento europeo, è costituito sia dal nuovo decreto delegato che dal vecchio decreto delegato come novellato a seguito della entrata in vigore di quest’ultimo.
Il quadro normativo che emerge dopo la pubblicazione del decreto di adeguamento è destinato a complicarsi ulteriormente, accentuata dal forte rafforzamento dei poteri del Garante che si estende anche alla adozione di regole deontologiche, provvedimenti a carattere generale e misure di garanzia che si configurano di fatto come un ampio strumentario di soft law.
Un provvedimento particolarmente interessante che il Garante dovrebbe adottare in futuro riguarda l’individuazione di modalità semplificate di adempimento degli obblighi di quei titolari classificabili come PMI. A questo proposito, è bene ribadire come il margine di manovra del Garante sia estremamente limitato, visto che tali modalità semplificate potranno essere previste solo nei limiti di quanto consentito dal GDPR, il quale prevede limitatissime deroghe per le PMI.
È inoltre importante chiarire che il provvedimento del Garante si applicherà solo a quelle aziende che rispettino tutti i requisiti della definizione di PMI fissati a livello europeo (meno di 250 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro), da valutarsi anche tenendo conto dei dati di eventuali imprese associate e collegate.
Fonti:Microsoft
Il primo termine è quello del 9 luglio 2019 con il quale terminerà il supporto per SQL Server 2008 e il secondo quello del 14 gennaio 2020 dal quale terminerà definitivamente il supporto sugli ormai obsoleti S.O. della famiglia Windows server 2008.
La fine dei programmi di rilascio degli aggiornamenti di sicurezza rendono questi sistemi, se ancora presenti in alcune strutture, esposti ad alto richio di attacco alla sicurezza.
Problema non da poco, visto che questo significa non rispettare l’adeguamento alle normative del settore e in particolar modo l’adeguamento alla normativa il GDPR.
Pertanto tutte le Aziende che ancora utilizzassero sistemi Windows Server 2008 , o addirittura ancora la versione 2003, dovranno valutare attentamente la necessità di aggiornare il proprio sistema di protezione, adeguando i servizi alle opzioni disponibili sul mercato.
Nel pieno fervore della Digital Transformation ed in linea diretta con le misure tecnico organizzative che ci impone il GDPR, Microsoft si mantiene quindi in prima linea nell’implementazione delle soluzioni tecnologie innovative necessarie a migliorare le performace della gestione dei sistemi operativi esistenti nelle realtà aziendali .
L’esecuzione degli aggiornamenti sugli attuali Sistemi Operativi può essere effettuata, entro la scadenza indicata al 2020 in modalità cloud o locale, sfruttando le licenze esistenti per acquisire un servizio di abbonamento esteso fino a tre anni e avere quindi la possibilità gestire la tempistica di adeguamento in maniera programmata.
L’esecuzione degli aggiornamenti sugli attuali Sistemi Operativi può essere effettuata, entro la scadenza indicata al 2020 in modalità cloud o locale, sfruttando le licenze esistenti per acquisire un servizio di abbonamento esteso fino a tre anni e avere quindi la possibilità gestire la tempistica di adeguamento in maniera programmata.
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Ogni trattamento deve fondarsi sul rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati fissati nel Regolamento (artt. 5 e 6) e garantire agli interessati tutti i diritti previsti (artt. 13-22) tra i quali il diritto di accesso, rettifica, portabilità e cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento.
Ai titolari spetta il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, anche attraverso un apposito processo di valutazione (Data Protection Impact Assessment – DPIA) che tenga conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) necessarie per mitigare tali rischi.
Si tratta di uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere. È obbligatorio per realtà aziendali con più di 250 addetti. Tuttavia, l’obbligo prescinde dal requisito dimensionale nel caso in cui i dati oggetto del trattamento possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il trattamento non sia occasionale o includano dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. I contenuti minimi sono indicati all’art. 30 del Regolamento. Deve avere forma scritta, anche elettronica, e va esibito su richiesta al Garante.
Il titolare e il responsabile del trattamento sono obbligati ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (con l’obiettivo di evitare distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato). Ad esempio per trasferire, archiviare e ricevere informazioni dovrebbe impiegare tecnologie specifiche per rendere il dato anonimo e quando non è più necessaria la conservazione dei dati personali, gli stessi dovrebbero essere distrutti, cancellati o resi anonimi.
La designazione (in alcuni casi obbligatoria) di un DPO riflette l’approccio responsabilizzante del Regolamento. Fra i suoi compiti rientrano la sensibilizzazione e formazione del personale, la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto, la funzione di punto di contatto per gli interessati e per il Garante per ogni questione attinente l’applicazione del Regolamento.