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Smart working: privacy e sicurezza nel contesto dell’epidemia di COVID-19

24 Apr , 2020,
esseti
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L’emergenza del COVID-19 ha accelerato l’adozione, su tutto il territorio nazionale, delle misure di lavoro agile, il cosiddetto “smart working” (introdotto per la prima volta dalla Legge n. 81 del 2017), al fine di evitare gli spostamenti e contenere i contagi.

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A causa del modo improvvisato con cui il sistema produttivo italiano si è avvicinato a questa modalità di lavoro, le aziende e le persone potrebbero non essere pronte ad avvalersene correttamente. Il “lavoro agile”, infatti, richiede un sapiente utilizzo dell’innovazione digitale, una gestione integrata ed un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali di cui la privacy è parte integrante, per via del ruolo di primo piano rivestito dalla tecnologia.

Le modalità flessibili di lavoro smart, in generale, consentono di migliorare la produttività delle imprese e di usufruire di diversi incentivi fiscali, oltre a permettere ai lavoratori una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia, producendo pertanto maggiori opportunità per le imprese e per loro stessi. Dall’altro lato, però, l’improvviso utilizzo dello smart working espone a maggiori rischi informatici i dispositivi aziendali, ma anche quelli personali, spesso usati in questa circostanza per necessità lavorative.

A partire dall’inizio del contagio del Coronavirus sono in constante crescita attacchi informatici come ad esempio l’invio di e-mail sospette, tutte riferite all’attuale situazione d’emergenza, in cui vengono richieste credenziali e dati personali (phishing) o che contengono allegati o link dannosi. Questo dato evidenzia quanto i criminali informatici, sfruttando le notizie globali e la situazione d’emergenza sanitaria, si approfittano delle persone che cercano informazioni sul contagio e che sono per questo più propense a cliccare su link potenzialmente dannosi o a scaricare allegati che si rivelano indesiderati.

In questa condizione, il datore di lavoro è tenuto a prestare adeguata attenzione a diversi aspetti inerenti l’uso delle nuove tecnologie. Deve continuare a mantenere, seppur a distanza, contatti con i propri dipendenti portando avanti il lavoro quotidiano, nel rispetto dei limiti fissati dallo Statuto dei Lavoratori. L’articolo 4 ha una particolare rilevanza quando si parla di lavoro agile, perché fissa un principio cardine: sono vietati l’installazione e l’uso di strumenti tecnologici e sistemi in grado di controllare a distanza lo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente, a meno che il ricorso a questi non sia stato prima siglato con un accordo sindacale o sia autorizzato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Lo Statuto, nato nel 1970, è stato interpretato in maniera evolutiva dalla giurisprudenza e dagli orientamenti del Garante della Privacy e ha finito per comprendere anche un controllo sugli strumenti digitali dei lavoratori: dai sistemi di rilevazione della posizione fino ai software che monitorano in maniera costante l’uso che viene fatto di internet. La riforma del 2015 (Jobs Act) ha poi aggiunto che, anche se lo strumento di controllo a distanza è lecitamente installato, il datore di lavoro deve preventivamente informare il lavoratore agile sulla possibilità di eseguire controlli sulla sua prestazione.

Non c’è, comunque, un divieto “assoluto” di controllo sul lavoratore da parte del datore; se quest’ultimo ha il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo degli illeciti, può svolgere controlli mirati, anche a distanza, a patto che siano proporzionati e non invasivi, e che riguardino beni aziendali (il PC fornito dal datore, la casella di posta aziendale, etc.) rispetto ai quali il dipendente non ha alcuna “aspettativa di segretezza”, dal momento che gli strumenti aziendali non possono essere usati per motivi personali.

Tuttavia, il datore di lavoro deve anche occuparsi della sicurezza dei dati e delle reti aziendali, a tutela dei propri dipendenti, clienti e fornitori (rispettando adeguati standard di sicurezza di data protection e cyber security). I dipendenti e i collaboratori, dovrebbero avere precise istruzioni, impartite dal titolare, per la salvaguardia dei dati personali che sono autorizzati a trattare nello svolgimento della propria mansione lavorativa. Non tutte le aziende, però, hanno direttive e procedure di sicurezza precise per lo smart working, soprattutto quando questo non è stato mai previsto prima d’ora.

L’errore più frequente nell’usufruire delle modalità di lavoro agile, utilizzando dispositivi personali e non forniti dall’azienda, è quello di trascurare le misure di sicurezza, non adottando sistemi antivirus e sottovalutando i rischi connessi alla navigazione in rete (accesso a siti pericolosi, download, etc.): uno scenario potenzialmente pericoloso se si accede, in questo modo, ai sistemi e ai server aziendali da remoto.

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, le misure di sicurezza adeguate che il titolare del trattamento dovrebbe attuare per garantire la tutela dei dati personali, dovranno rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Perciò il datore di lavoro dovrà attuare tutte le procedure per l’attività lavorativa dello smart working, seppur non precedentemente previste, in modo da limitare il rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Una risposta concreta a tali problemi, seppur non obbligatoria, è rappresentata dalla compilazione e dall’aggiornamento della Valutazione d’Impatto (la “DPIA” — art. 35 GDPR), ovvero un’analisi delle necessità, della proporzionalità, nonché dei relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli.

In questa forma di lavoro agile non si può non far riferimento alla cyber security, poiché innumerevoli informazioni vengono scambiate e condivise online. I dati particolari, le proprietà intellettuali e i documenti riservati potrebbero subire furti, perdite accidentali, accessi abusivi, diffusioni dolose o colpose ed essere quindi oggetto di “data breach”.

Oltre ad affidarsi a VPN (Virtual Private Network) sicure e a provider affidabili, anche in questo caso, la formazione dello smart worker costituirebbe un’efficace misura di sicurezza, poiché come prescritto dall’art. 32 del GDPR:

“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

Occorrerà considerare questa diffusione epidemica come un evento che ha interrotto l’abituale continuità lavorativa e, conseguentemente, ha minacciato i sistemi informativi. È auspicabile trarne un insegnamento per implementare sistemi efficaci al fine di rendere maggiormente operativa l’azienda già a partire dalla “Fase 2”, attivando una corretta progettazione e una maggiore cultura della sicurezza fra i dipendenti.

Il lavoro ai tempi dello smart working

25 Mar , 2020,
esseti
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Una serie di strade aperte su cui riflettere e orientare le future scelte strategiche.

L’impatto sociale e il ruolo della tecnologia

E finalmente quasi tutti conobbero lo “Smart Working”….

Non è una storiella ma la realtà che abbiamo o stiamo vivendo tutti.

In realtà è già da tempo che  questo modo di lavorare viene praticato in molte aziende italiane.

Quelle che hanno potuto applicare questo modello non necessariamente avevano acquisito capacità tecnologiche particolari, ma hanno sicuramente sviluppato e acquisito un modello organizzativo e manageriale adatto all’applicazione di questa modalità lavorativa.

Certo che l’emergenza attuale data dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 ha allarmato molte Aziende sul fronte dell’infrastruttura e degli strumenti necessari ad organizzare, o meglio, riorganizzare il lavoro dei propri dipendenti.

E su questo aspetto c’è poco da fare. Se non ci sono gli strumenti è inutile già affrontare il problema.

Questo però non è il problema, per fortuna.

 

La tecnologia così pervasiva nelle nostre vite, ormai da diverso tempo, non è stata però ancora capace di convincere molte imprese a rivedere il modo di pensare il “rapporto di lavoro”.

In effetti pensare che la tecnologia ci inviti a ripensare e riflettere su alcuni nostri modelli di vita può sembrare presuntuoso se non addirittura minaccioso.

Bisogna pensare invece a come la situazione sconvolgente che stiamo vivendo oggi, ci impone di riflettere sulle sfide che ci vengono dettate dalle crisi.

Come diceva infatti Einstein  

È nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Ed è proprio la tecnologia stessa che ci sfida. Ci sfida a confutare le sue supposizioni. E questa è una capacità umana e non tecnologica.

In questi giorni non sono infatti mancante polemiche, discussioni e scetticismi attorno a questo tema. Abbiamo visto le difficoltà delle persone che hanno dovuto stravolgere da un giorno all’altro la propria abitudine lavorativa, molte imprese strutturalmente impreparate a giocare la partita su questo nuovo campo, le sollevazioni politico-sociali sulle modalità di “controllo” del lavoro remoto.

Anche lo stesso termine “Smart Working”, ennesima anglosassonizzazione dei concetti, viene messo sotto accusa per l’inesattezza, inappropriatezza o addirittura incoerenza, con il quale viene usato, forse a voler spostare il focus “dal” problema perché affrontarlo è molto più difficile.

“La vera crisi è l’incompetenza. Il più grande difetto delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel trovare soluzioni.”, come appunto ci ricorda ancora Einstein.

Inutile incrementare il sospetto che lo smart working (continuiamo a chiamarlo così) sia una misura inapplicabile perché non si può facilmente controllare l’attività lavorativa, perché lavorare senza essere suscettibili di una verifica visiva real time comporti una inevitabile perdita di efficienza o peggio una falsa rendicontazione di attività.

Non è importante quanto tempo viene dedicato al lavoro, ma gli obiettivi che si riesce a raggiungere impiegando possibilmente meno tempo e risorse di quelle che si potrebbe prevedere.

L’aiuto della tecnologia dovrebbe essere questo. O almeno quello che noi dovremmo tirar fuori dalla tecnologia.

Applicare questo nuovo modello di lavoro significa adottare nuovi modelli organizzativi, essere capaci di individuare quei processi e quelle attività che effettivamente possono adattarsi a questo modello, sviluppare una cultura lavorativa ben lontana dalla classica visione ore/salario.

Una visione che deve essere acquisita sia dai lavoratori che dai datori di lavoro.

E’ bene ricordare poi che il nostro ordinamento disciplina il LAVORO AGILE , come modello adottato per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Un lavoro che può essere organizzato per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici

 Le tutele contrattuali non sono modificate rispetto all’attività svolta tradizionalmente e sono espressamente previste modalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori oltre alla messa a disposizione di eventuali strumenti tecnologici previsti per lo svolgimento dell’attività. Secondo la Legge 81/2017 il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore.

Le cosiddette modalità di controllo, sono definite necessariamente con accordo tra le parti (dipendenti e datore di lavoro) con indicazione delle fasce orarie di disconnessione.

E’ chiaro allora come l’improvvisa applicazione di una modalità non precedentemente concordata, determini perplessità e interrogativi, soprattutto perché si è chiamati  a svolgere un processo di lavoro e un’organizzazione delle fasi operative ben diverse da come venivano svolte un giorno prima.

Non sappiamo ancora se la terapia d’urto condurrà alla scoperta o alla realizzazione di grandi strategie di cui parlava Einstein, ma sicuramente potremmo vedere presto un nuovo modo di approcciare il rapporto di lavoro, dove responsabilizzazione, motivazione e autonomia saranno sicuramente più rilevanti.

La Legge 81 del 2017 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Le opportunità e le strategie da cogliere tra sicurezza e professionalità

Gli aspetti da considerare sui quali riflettere sono però molteplici e senza dubbio uno dei principali è quello legato alla Sicurezza dei Dati.

Penso che questo sia l’aspetto più interessante e più aderente all’attuale realtà, collegato all’applicazione del lavoro agile in maniera sempre più ampia e diversificata.

Le aziende travolte dall’emergenza in atto, potrebbero non aver prestato la dovuta attenzione agli aspetti legati alla cyber security e protezione dati personali.

Questo ovviamente è legato ad un fatto contingente e imprevisto.

Ma il problema esiste e anzi deve essere sicuramente gestito in un contesto di normale applicazione, come probabilmente si potrebbe verificare in un imminente futuro.

Non basta quindi la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica ma serve anche un investimento aziendale legato alle misure di sicurezza, sia sul alto organizzativo che delle responsabilità.

In sintesi sarà necessario considerare almeno:

Le misure relative alla sicurezza dei sistemi utilizzati da remoto;

Le politiche delle organizzazioni per l’applicazione del lavoro agile;

Le misure a carico del lavoratore agile.

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Le Aziende che già erano organizzate con questa modalità lavorativa, hanno dotato i dipendenti di applicativi pronti per l’applicazione remota, in una logica perfettamente integrata con l’intera gestione aziendale, messo a punto dispositivi telefonici virtuali (software) adeguati allo scopo, o utilizzato  portali per la gestione del tempo lavorativo (rilevazione presenze, ecc.), in un contesto gestito in modo formalmente ineccepibile.

Tuttavia sarà inevitabile mettere a punto un sistema organizzativo che oltre alla creazione della struttura sia in grado di mantenerne l’operatività e garantirne al continuità.

Solo così possono poi essere migliorati e messi a punto tutti gli altri aspetti di monitoraggio anche sul fronte della sicurezza.

E’ quindi un problema non indifferente, quello che si è venuto a creare in questi giorni  con la spinta ad utilizzare l’attività in smart working senza però avere idea di come affrontare in modo serio la questione nel suo complesso, mettendo di fatto a rischio i dati aziendali.

Se i dipendenti si trovano ad utilizzare i loro dispositivi personali per accedere ai Sistemi aziendali si apre un rischio che potrebbe essere molto più oneroso della momentanea interruzione delle attività lavorative.

Banalmente, l’accesso ai sistemi aziendali, include le connessioni di rete (ADSL, WiFi, ecc.)  che magari restano impostate dagli utenti privati, sui parametri standard (incluse le password amministrative, disponibili con una semplice ricerca su Google).Inoltre può succedere che  non si adottano (o non in maniera adeguata) sistemi antivirus/antimalaware  e si sottovalutano i piccoli rischi normalmente connessi alla navigazione in rete e accettati con ingenuità (accesso a siti pericolosi, download, ecc.).

Per evitare quindi questi primi evidenti rischi di sicurezza, l’attivazione di una connessione VPN è il primo protocollo da adottare per realizzare quel canale di comunicazione “sicuro” tra il dispositivo remoto e l’azienda, attraverso il quale si accede direttamente agli applicativi ed ai dati aziendali.

Ciò richiede competenza e attenzione e non può essere improvvisato.  Mettere in collegamento diretto il dispositivo remoto col sistema informativo aziendale significa anche minimizzare  o tenere sotto controllo il rischio ad esempio che un software malevolo infetti il dispositivo remoto e da qui l’intero sistema aziendale.

Primo passo essenziale è quindi quello di definire e condividere un regolamento/procedura aziendale sull’applicazione del lavoro agile nel rispetto dei principi collegati con le normative di riferimento (lavoro e privacy).

E’ evidente poi che tutte le risorse umane coinvolte nell’applicabilità di questa forma di lavoro, siano dotati di mezzi e dispositivi a uso aziendale opportunamente configurati e gestiti secondo norme di sicurezza idonee e coerenti con le diverse responsabilità identificate in maniera chiara e regolamentata a priori.

Sarà quindi opportuno attivare un piano di lavoro condiviso per sapere “chi fa, che cosa” alla luce di un cronoprogramma comune, facilitato magari dall’uso di strumenti (es. Microsoft Outlook, o Google Calendar, ecc) tali da consentire da un lato la pianificazione del lavoro, e dall’altro la visibilità di ciascuno, coinvolto da remoto.

Ciò che infine è fondamentale è la presenza di figure essenziali di coordinamento delle attività dei gruppi che lavoro in modalità “smart working”. In questo contesto il lavoro di gruppo e le capacità di gestire e organizzare il gruppo è la chiave di volta per il suo funzionamento.

Organizzare un processo di lavoro efficace e produttivo a distanza richiede una capacità specifica per alcuni aspetti molto diversa da quella applicabile in un ambito tradizionale in presenza.

Anche questo aspetto sarà sicuramente uno degli skills professionali che probabilmente nel prossimo futuro verrà richiesto da molte imprese.

Emergenza coronavirus può insegnare.

GAP TECNOLOGICO? PER IL CYBERCRIME E’ SEMPRE UN VANTAGGIO. LA PAROLA D’ORDINE E’ SAPERSI DIFENDERE.

8 Nov , 2019,
esseti
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Le criticità legate alla maggiore o minore diffusione delle nuove tecnologie, il ruolo della digitalizzazione e della sempre più capillare invasione delle connessioni nelle nostre vite, non è un fattore da demonizzare, se si è consapevoli di quello che significa.

Cyberdefence e digitalizzazione

Questo è un primo e significativo aspetto di cui dobbiamo sempre tenere conto, nell’affrontare con il giusto approccio il tema dell’innovazione e della digitalizzazione, ormai elemento cardine della nostra società e della nostra economia.

E’ quanto è emerso anche in occasione del dibattito, promosso dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena attraverso l’azienda speciale Arezzo Sviluppo, svolto giovedì 7 novembre 2019 presso la sede della Banca d’Italia Sede di Arezzo e in collaborazione con Confindustria Toscana Sud, Punto Impresa Digitale e Clusit.

Nel dibattito si sono confrontati esperti e protagonisti del mondo imprenditoriale, del sistema associativo e delle istituzioni, impegnate su vari fronti a gestire il tema della sicurezza informatica o Cyber Defence.

Da una prima panoramica della situazione del sistema economico-produttivo  locale  sul fronte della digitalizzazione – spiega Giuseppe Salvini, Segretario Generale Camera di Commercio di Arezzo e Siena emerge ancora un freno significativo da parte delle piccole e micro imprese ad investire in una vera trasformazione digitale dei processi produttivi e organizzativi.

Questo elemento ha riflessi negativi sulla produttività delle nostre imprese ma anche sulla capacità di coinvolgere risorse umane con competenze in grado di gestire questo necessario cambiamento.

Tuttavia la mancanza di un coinvolgimento completo nel sistema della digitalizzazione costituisce esso stesso un fattore di rischio.

Nell’analisi complessiva degli interventi è stato infatti evidenziato – Sabina Di Giuliomaria, Responsabile Divisione CERTBI e  Garibaldi Conte, Comitato Scientifico Clusit – che se da un lato è opportuno, necessario e irrinunciabile, comprendere quanto sia ormai rilevante la tecnologia nella nostra realtà e soprattutto nel nostro futuro, dall’altro dobbiamo acquisire sempre più  consapevolezza (awareness) per regolare e proteggere questo nuovo mondo.

L’impatto sullo sviluppo industriale, sulla produzione, sulla mobilità, sulla salute e quindi su tutta la nostra vita quotidiana di crimini informatici, di sabotaggi, di malware introdotti nei sistemi informativi e di tante altre minacce illustrate nel dettaglio dal rapporto CLUSIT 2019, sarà tanto maggiore quanto minore è l’attenzione del sistema economico e sociale al tema della protezione.

Fabrizio Bernini, Presidente Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e Presidente Zucchetti Centro Sistemi Spamette ben in evidenza la necessità da parte del sistema produttivo di essere coinvolta pienamente nel processo di digitalizzazione, ma sottolinea anche che l’atteggiamento verso l’innovazione deve essere configurato all’interno di un quadro di protezione efficace del sistema stesso. Se pensiamo soprattutto al ruolo dell’Intelligenza Artificiale possiamo misurare bene quanto sia rischioso incorrere in  una ”interferenza indesiderata”  ad es. su un auto a guida autonoma o su un dispositivo medico salvavita.

Conquistare il mercato con un prodotto o servizio innovativo non basta. Serve soprattutto sapersi difendere dal suo utilizzo improprio

Sul fronte normativo le Istituzioni più importanti a livello nazionale ed europeo, cercano di stabilire delle regole di salvaguardia che partano dalla tutela delle persone e in particolare dalla tutela dei dati personali.

Questo primo sistema di protezione cerca quindi di responsabilizzare il sistema economico verso la gestione dei dati delle persone, ma le persone sono parte dello stesso sistema economico.   Stefano Susini, Amministratore di Esseti Servizi Telematici evidenzia infatti  come i rischi di Data Breach alle quali le imprese sono sempre più esposte, non solo costituisce un danno economico sotto il profilo del blocco produttivo, della perdita di informazioni necessarie per la gestione aziendale  o della perdita dei clienti, ma anche una reale perdita monetaria dovuta alle sanzioni significative da versare in caso di riscontrata responsabilità nel non aver definito un adeguato sistema di protezione.

Favorire la crescita del sistema economico  e il miglioramento delle condizioni di vita della nostra società attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali e delle loro applicazioni è senza dubbio un aspetto positivo al quale è impossibile sottrarsi.

Ma proprio per questo è necessario mettere in campo tutto quanto necessario, con consapevolezza e con  massima efficacia, per regolare e difendere questo contesto.

IL CONCETTO DI CYBERSECURITY NEL CONTESTO DEL GDPR ED I RISCHI CONNESSI AL DATA BREACH

6 Nov , 2019,
esseti
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Come ormai, purtroppo, siamo stati costretti ad imparare dalla cronaca quotidiana e, qualche volta, a nostre spese, insieme alla rapida crescita della diffusione della tecnologia, la società digitale ha visto evolversi in maniera repentina una serie di attività dannose e criminose con tecniche sempre più raffinate, tanto da meritarsi un appellativo coniato su misura come Cybercrime.

La minaccia cyber appare in continua crescita e, dopo aver assistito alla nascita di attività criminali completamente nuove, quali le frodi finanziarie online ed i sequestri di dati, ci troviamo in presenza di un mercato virtuale che offre prodotti e servizi altamente specializzati per perpetrare veri e propri attacchi mirati. Siamo di fronte a quello che, nell’era del Cloud, viene definito come Crime-as-a-Service. Non mancano reti di servizi diversificati e personalizzati per attività criminali ed è piuttosto semplice accedere all’acquisto di pacchetti Malware, con relativi tutorial e apposite sessioni di consulenza.

Lo scenario che si profila per le aziende è dunque uno scenario di minaccia continua e spesso ci troviamo immersi in una vera e propria guerra che si combatte sulle autostrade telematiche, nella quale ci sentiamo impotenti e disarmati. Tutti noi siamo chiamati a misurare il cosiddetto Cyber Risk e adottare una serie di misure di sicurezza che portano indubbiamente ad aumentare il costo della nostra presenza sulla rete.

Restringendo lo sguardo a livello nazionale si può affermare, senza tema di smentita, che il panorama della sicurezza informatica in Italia è caratterizzato da un basso livello di preparazione, dalla mancanza di tempestività, e da lacune tecnologiche e di budget: sono questi i gap da colmare più evidenti delle aziende italiane in ambito Cybersecurity. Occorre quindi sviluppare nuove capacità e nuovi strumenti per migliorare la sicurezza del sistema Paese e questo rappresenta una sfida nazionale della massima importanza da cui passerà nei prossimi anni la crescita economica oltre che il benessere e la sicurezza dei cittadini. Sono molti gli studiosi che affermano con certezza che la correlazione tra prosperità economica di una nazione e la qualità delle sue infrastrutture cyber sarà sempre più stretta nei prossimi anni.

Appare dunque evidente che in questo scenario sarà sempre più presente e sentito il problema rappresentato dai cosiddetti “data breach”, letteralmente “violazioni di dati”. Sotto questo termine vengono raggruppati tutti quei “casi in cui – a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità – si dovesse verificare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali conservati, trasmessi o comunque trattati”, secondo la definizione che viene data dal garante della Privacy.

Possiamo facilmente estendere il concetto di data breach dai dati personali a tutti quei dati aziendali che spesso rappresentano un grande valore e che vorremmo difendere dagli attacchi e da tutti i rischi che incombono su di loro. È importante sottolineare che oltre al danno spesso ingente causato dalla sottrazione di dati o dall’accesso fraudolento a informazioni dalle banche dati di industrie, enti pubblici ed organizzazioni di ogni genere, si può aggiungere la beffa delle sanzioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

La principale novità introdotta dal regolamento europeo GDPR è il principio di “responsabilizzazione” (cd. accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5).

Diventa quindi essenziale rivedere, o addirittura ripensare i propri processi di trattamento dati e procedere ad una adeguata valutazione dei rischi connessi a tali trattamenti.

Fino a pochi anni fa abbiamo pensato al mondo digitale come un mondo in cui si trovano milioni di persone con dati che rappresentano i nostri comportamenti e che possono essere usati per supportarci nel nostro lavoro e nella nostra vita quotidiana ma possono anche essere usati contro di noi. Abbiamo acquisito consapevolezza, abbiamo imparato a difenderci e ci sentiamo tutelati da leggi quali il GDPR che proteggono i nostri diritti.

Oggi però lo scenario è cambiato e all’Internet of People si affiancano le nuove tecnologie, con droni, robot, dispositivi IOT, industria 4.0, blockchain e Intelligenza Artificiale, oramai utilizzate intensivamente in molte aziende, che impongono una maggior attenzione al tema della Cybersecurity che non poteva, ed adesso a maggior ragione, non può essere ignorato in un mondo sempre più interconnesso.

Per far fronte al crescente numero di attacchi cibernetici diretti contro le varie organizzazioni occorre un cambio di paradigma, che sposti il baricentro dal risk management alla prevenzione della minaccia, dalla risposta all’incidente alla protezione dei sistemi.

Per aiutare le aziende si pone come supporto alla conformità in ambito sicurezza informatica, il Cybersecurity Act, entrato in vigore dal 27 giugno 2019. Esso è un regolamento facente parte del Cybersecurity Package europeo adottato dal 13 settembre 2017, come un insieme di strumenti per prevenire ed affrontare gli attacchi informatici. Il documento tiene conto degli attuali standard internazionali di sicurezza informatica (es. ISO 27001, NIST 800-53, PCI-DSS, CSA Cloud Control Matrix) e si va ad affiancare alla Direttiva Nis ed al GDPR.

Tra i principali argomenti trattati nel Cybersecurity Act, hanno rilievo la riforma globale dell’ENISA (European Union Agency for Cyber security, il cui mandato è stato reso permanente) e la creazione di un quadro di certificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica. Sarà quindi possibile ottenere la certificazione dei propri prodotti e servizi e vedersi riconoscere un livello di affidabilità che corrisponderà alla loro capacità di resistere agli attacchi di sicurezza informatica.

Diventa quindi essenziale per le aziende approcciare in modo strutturato il tema della sicurezza informatica e possono essere sicuramente utili strumenti come il Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection che, ispirandosi al Framework creato dal NIST (National Institute of Standards and Technology), fornisce uno strumento operativo per organizzare i processi di cybersecurity adatto alle organizzazioni pubbliche e private, di qualunque dimensione.

Le statistiche ci dicono che i reati informatici sono in continuo aumento e che le aziende che hanno subito violazioni dei propri sistemi hanno subito danni diretti e indiretti: perdita di dati, costi di ripristino, fermi aziendali, perdita di clienti, perdita di opportunità di business e rallentamenti nella loro crescita.

Possiamo concludere dicendo che la speranza è che presto ogni organizzazione si doti di un proprio Sistema di Gestione delle Sicurezza delle Informazioni e che aumenti il proprio livello di conoscenza e di competenza per contrastare la diffusione del Cybercrime facendo recuperare velocemente quel gap che si è formato in Italia rispetto ai paesi tecnologicamente più evoluti.

Quanto può costare la perdita dei dati aziendali?

4 Lug , 2019,
esseti
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QUALI SONO LE CAUSE DELLA PERDITA DEI DATI_

Hai mai pensato a quanto potrebbe costare la perdita anche solo di una parte dei tuoi dati aziendali?

 

La salvaguardia dei tuoi dati è il primo investimentio strategico a cui pensare.

Nel 2018 il 20% delle aziende italiane ha dovuto affrontare questo “imprevisto” con un costo complessivo di circa 1,5 milioni.

Aumentano i dati, aumentano i rischi

Poichè l’utilizzo e il trattamento dei dati sarà sempre più importante e significativo – nel 2018 a crescita dei dati gestiti dalle aziende italiane ha subito un incremento del 622% – diventa quindi essenziale costruire una infrastruttura IT in grado di contrastare l’aumento del rischio.

Esseti ha scelto le partnership giuste, per offrire un servizio completo nella realizzazione delle infrastrutturaIT aziendale, proponendo prodotti innovativi, con la garanzia di massima affidabilità e sicurezza.

Il nostro obiettivo è quello di guidare le nostre Aziende dalla fase di acquisto alla installazione e manutenzione.

Contattaci per un approfondimento

 

Privacy e Sicurezza. Non Bisogna Abbassare la Guardia

28 Giu , 2019,
esseti
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Nuovo

un anno dalla sua applicazione, il gdpr impegna ad una "funzione sociale"

Il CNR di Pisa ha ospitato l’ottava edizione del forum annuale di Fedeprivacy. Oltre 50 gli interventi da parte di esperti della materia e oltre mille prenotati tra il pubblico per scoprire le ultime novità sul Gdpr approvato appena un anno fa dall’Ue.

Un pericoloso calo di attenzione sui temi della privacy”: il Segretario generale del Garante Privacy, Giuseppe Busia, lancia l’allarme dal palco dell’ottava edizione del Privacy Day al Cnr di Pisa evidenziando che nonostante l’entrata in vigore, ormai un anno fa, del GDPR, la situazione che si sta creando in Italia “non è nella logica del nuovo Regolamento Ue, che non prevede un adempimento una tantum, ma richiede una manutenzione continua in un cammino che si fa di giorno in giorno, e quindi c’è qualcosa da recuperare sotto questo profilo”. 

Allarme che suona più forte dopo la recente scadenza del 20 maggio u.s. del periodo di «prima applicazione» in relazione all’applicazione delle sanzioni per violazioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del nuovo Codice della privacy (come modificato dal d. lgs 101/2018).

“Il nuovo Regolamento Ue in materia di privacy – come dichiarato recentemente dal Garante Privacy Antonello Soro – ha valorizzato in maniera determinante la “funzione sociale” della protezione dei dati personali, attribuendo un ruolo chiave e una più marcata responsabilità ad aziende e pubbliche amministrazioni”

Dati alla mano il presidente di Federprivacy Nicola Bernardi ha evidenziato che “i professionisti che si informano regolarmente sulla materia risultano circa 18mila, numero di gran lunga inferiore rispetto alle oltre 48.500 comunicazioni di nomine di Data Protection Officer (DPO) ricevute dal Garante. E se il 62% degli addetti ai lavori non si tiene aggiornato rispetto a temi che sono in continua evoluzione come quelli della protezione dei dati, questo si traduce inevitabilmente in una scarsa preparazione da parte delle aziende che mette a rischio la tutela della privacy degli utenti

Decreto GDPR: la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale

6 Set , 2018,
esseti
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Il decreto delegato di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Decreto GDPR

Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  pone al Garante Privacy nuovi grandi poteri e altrettante responsabilità.

L’ottica è quella di mettere nei prossimi mesi l’Italia nelle condizioni di passare definitivamente dal vecchio al nuovo sistema privacy attraverso una “regia” unificata, facendo riferimento ad un unico  contesto normativo, costituito da fonti regolatorie su più livelli.

Si tratta però di un passaggio non facile

 

Il pilastro portante della costruzione è costituito ovviamente dal GDPR. Il contesto nazionale però, pur ruotando tutto intorno al regolamento europeo, è costituito sia dal nuovo decreto delegato che dal vecchio decreto delegato come novellato a seguito della entrata in vigore di quest’ultimo.

Il quadro normativo che emerge dopo la pubblicazione del decreto di adeguamento è destinato a complicarsi ulteriormente, accentuata dal forte rafforzamento dei poteri del Garante che si estende anche alla adozione di regole deontologiche, provvedimenti a carattere generale e misure di garanzia che si configurano di fatto come un ampio strumentario di soft law.

Un provvedimento particolarmente interessante che il Garante dovrebbe adottare in futuro riguarda l’individuazione di modalità semplificate di adempimento degli obblighi di quei titolari classificabili come PMI. A questo proposito, è bene ribadire come il margine di manovra del Garante sia estremamente limitato, visto che tali modalità semplificate potranno essere previste solo nei limiti di quanto consentito dal GDPR, il quale prevede limitatissime deroghe per le PMI.

È inoltre importante chiarire che il provvedimento del Garante si applicherà solo a quelle aziende che rispettino tutti i requisiti della definizione di PMI fissati a livello europeo (meno di 250 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro), da valutarsi anche tenendo conto dei dati di eventuali imprese associate e collegate.

Windows Server 2008: termina il programma di supporto

3 Set , 2018,
esseti
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UpDateMicrosoft

Dopo il termine del supporto "Extended" per Windows Server 2003 a partire dal 14 luglio 2015, Microsoft annuncia altre due importanti scadenze per i servizi di supporto aggiornamento.

Fonti:Microsoft

Il primo termine è quello del 9 luglio 2019  con il quale terminerà il supporto per SQL Server 2008 e il secondo quello del  14 gennaio 2020  dal quale terminerà definitivamente il  supporto sugli ormai obsoleti S.O.  della famiglia Windows server 2008.

La fine dei programmi di rilascio degli aggiornamenti di sicurezza rendono questi sistemi, se ancora presenti in alcune strutture,  esposti ad alto richio di attacco alla sicurezza.

Problema non da poco, visto che questo significa  non rispettare l’adeguamento alle normative del settore e in particolar modo  l’adeguamento alla normativa il GDPR.

Pertanto tutte le Aziende che ancora utilizzassero sistemi Windows Server 2008 , o addirittura ancora la versione 2003, dovranno valutare attentamente la necessità di aggiornare il proprio sistema di protezione, adeguando i servizi alle opzioni disponibili sul mercato.

Nel pieno fervore della Digital Transformation ed in linea diretta con le misure tecnico organizzative che ci impone il GDPR, Microsoft si mantiene quindi in prima linea nell’implementazione delle soluzioni tecnologie innovative necessarie a migliorare le performace della gestione dei sistemi operativi esistenti nelle realtà aziendali .

 

L’esecuzione degli aggiornamenti sugli attuali Sistemi Operativi può essere effettuata, entro la scadenza indicata al 2020 in modalità cloud o locale, sfruttando le licenze esistenti per acquisire un servizio di abbonamento esteso fino a tre anni e avere quindi la possibilità gestire la tempistica di adeguamento in maniera programmata.

Le soluzioni ufficiali proposte da Microsoft sono implementate su infrastrutture ON-PREMISE e sulla piattaforma CLOUD di AZURE.

L’esecuzione degli aggiornamenti sugli attuali Sistemi Operativi può essere effettuata, entro la scadenza indicata al 2020 in modalità cloud o locale, sfruttando le licenze esistenti per acquisire un servizio di abbonamento esteso fino a tre anni e avere quindi la possibilità gestire la tempistica di adeguamento in maniera programmata.

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Applicazione del GDPR: gli ultimi chiarimenti in vista dell’applicazione del nuovo regolamento europeo

30 Apr , 2018,
esseti
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In occasione dell’Evento, organizzato da DIGITAL 360 Group a Milano lo scorso 19 Aprile, sono stati affrontati i temi che avevano sollevato non poche polemiche nei giorni scorsi.

Fonti: Agenda Digitale; Garante Prinvacy; 

Applicazione GDPRAll’evento sono intervenuti autorevoli rappresentanti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e del Cini – Consorzio Interuniversitario Nazionale dell’informatica.

Ecco la sintesi su alcune questioni di particolare interesse ai fini dell’applicazione in ambito aziendale, del nuovo regolamento europeo.

 


GDPR unico riferimento

A far data dal 25 maggio 2018, la legge riferimento sarà il GDPR.

Con il nuovo Dlgs, di cui il Governo sta discutendo la bozza per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del presente regolamento, sarà abrogata la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Tale intervento è diretto essenzialmente a settori specifici di attività, quali ad esempio la sanità e la ricerca.

Il GDPR sarà comunque obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


La figura del Data Privacy Officer (DPO)

Con il nuovo regolmento europeo è stata delineata anche una nuova figura professionale, Data Privacy Officer – DPO, che sarà ritenuta obbligatoria solo in alcuni ambiti.

Dove tale figura sarà obbligatoria, questi potrà essere un consulente esterno all’azienda ma dovrà possedere i requisiti di professionalità, indipendenze e autonomia di spesa, diventando una sorta di auditor interno dei processi di trattamento dei dati personali.

Sarà anche il Soggetto che  il Garante contatterà in caso debba acquisire informazioni o formulare contestazioni rivolte a chi tratta i dati personali in azienda.

Il DPO si configura essenzialmente come un esperto conoscitore dei processi e dei dati aziendali oltre che delle norme e tendenzialmente non è da identificarsi né in una figura di Avvocato né di un Informatico.


Certificazioni o codici di condotta dei DPO

Non esiste alcuna norma del GDPR che imponga di certificarsi o di aderire ad un codice di condotta anche perché non esiste ad oggi alcun organismo autorizzato dagli organi competenti a rilasciare certificazioni relativamente alla conformità del presente regolamento.

Le attestazioni delle competenze professionali raggiunte o della formazione eseguita possono essere utili per valutare un candidato, ma non rappresentano e non equivalgono a una “abilitazione” allo svolgimento del ruolo del DPO (né interni né esterni).


Oltre il 25 Maggio, quali sanzoni?

Il Garante privacy rimanda di sei mesi controlli e relative sanzioni.

Il Garante italiano si pone nella stessa scia del CNIL, l’Autorità garante francese, che ha dichiarato l’istituzione di un grace period durante il quale non sanzionerà le aziende che, a seguito di ispezioni, dovessero risultare inadempienti rispetto ai nuovi obblighi introdotti dal GDPR (purché i titolari siano in buona fede, dimostrino di avere avviato un processo di adeguamento e uno spirito di collaborazione con l’Autorità).

Resteranno sanzionabili le condotte che violano regole già consolidate da tempo nella normativa nazionale e confermati dal GDPR.

Non è definito il quadro sanzionatorio nel dettaglio per mantenere un grado di discrezionalità nell’applicazione.

Il Regolamento distingue le violazioni in due gruppi tali da corrispondere a illeciti più o meno gravi; l’art. 83 del GDPR prevede che “siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive”.


Valutazione d’impatto

L’estensione e il contesto del trattamento, il numero di soggetti interessati e la natura dei dati oggetto di trattamento costituiscono fattori da tenere in debito conto nel determinare l’obbligatorietà della valutazione d’impatto.

Le nomine degli Autorizzati al trattamento (già Incaricati ex D.Lgs 196/2003) sono redatte sulla base delle caratteristiche e delle esigenze aziendali derivanti dalla valutazione d’impatto effettuata.


 

Applicare il GDPR? Non è così immediato

18 Apr , 2018,
esseti
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Il nuovo dilemma ad un mese dall’applicazione del nuovo Regolamento europeo

Fonti: Altarex; Interlex; OmiaVis; Il Fatto Quotidiano

adeguamento al GDPR

 

Si fanno sempre più serrate le polemiche che in questi giorni animano il dibattito  a seguito dell’approvazione dello Schema di Decreto Legislativo che introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679, ovvero il GDPR – General Data Protection Regulation.

Nonostante le tempistiche fossero ampiamente compatibili con le “necessità” di adeguamento dei singoli Stati membri , solo il 21 marzo scorso, “ancora” in fase di formazione del nuovo Governo, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l’approvazione dello Schema di Decreto Legislativo di recepimento.

Questo non ha certo portato a semplificare e tanto meno a chiarire le modalità con cui occorre gestire l’applicazione delle norme sull’intera materia Privacy. Anzi.

Le associazioni nazionali più rappresentative nel settore della protezione dei dati personali (ANORC Privacy e ANORC Professioni, ANDIP, Associazione Privacy Italia, Istituto Italiano Privacy, ANGIF, ANDIG e Federprivacy) sono già mobilitate per intraprendere un’azione congiunta contro il Decreto in questione.

A questo coro si aggiunge anche la voce di molti esperti del settore e di altre Associazioni di Categoria, non solo per contestare l’aspetto legato alle tempistiche e modalità con cui è stato approvato lo schema, ma anche per un vizio non indifferente per così dire di interpretazione.

La questione sostanziale è infatti legata alla previsione di un’abrogazione dell’intero Codice per la protezione dei dati personali (e delle sanzioni penali ivi previste), indicata nello stesso Schema di Decreto, che appare verosimilmente incostituzionale.

La delega al Governo per far fronte all’adeguamento al GDPR, prevedeva di abrogare soltanto le disposizioni del regolamento vigente (decreto lelgislativo 193/2003)  in contrasto con i principi indicati al livello europeo.

Un esercizio di coordinamento tra le due normative che ovviamente è stato ignorato dai nostri legislatori, che hanno individuato la soluzione più idonea nell’abrogazione dell’intero Codice in materia di protezione dei dati personali.

Resta comunque una scadenza certa, il 25 maggio prossimo, per risolvere tutta la questione.

Intanto le imprese e i soggetti interessati continuano a confrontarsi con dettagli sempre più confusi e incerti rispetto alla gestione dei dati e alla loro tutela, mentre è in atto una vera e propria bufera scatenata anche a seguito della vicenda “Cambridge Analytica”.

La vicenda sembra quindi aprire scenari del tutto nuovi, diretti probabilmente ad ulteriori “approfondimenti”.